Adempimenti dei titolari degli esercizi di somministrazione per svolgere attività di allietamento musicale
Si avvicina il termine del 17 gennaio 2010 entro il quale gli esercizi di somministrazione, che desiderino continuare ad effettuare attività di allietamento musicale, sia all'interno che all'esterno del proprio locale, devono adeguarsi alle disposizioni previste dai vigenti Criteri comunali.
L'adeguamento riguarda, in particolare, i locali ospitati in un immobile con presenza di unità abitative o comunque in un contesto residenziale, come definito dagli strumenti comunali di classificazione acustica del territorio.
Nella pratica, si tratta di tutti i locali situati al piano terra dei condomini, oppure nelle immediate vicinanze di immobili con destinazione residenziale e comunque limitrofi e/o contigui agli stessi.
E' dunque evidente che siano interessati pressocchè tutti i locali ubicati nel centro storico e, più in generale, nel centro abitato.
I titolari delle attività che svolgono allietamento all'interno devono presentare al Comune la documentazione prevista dai Criteri comunali, che è scaricabile dal sito internet del Comune di Udine, alla voce IL COMUNE-NORMATIVA ATTIVITA' ECONOMICHE, sia informato word che in formato PDF.
I titolari dei locali che operano soprattutto nelle ore diurne, utilizzeranno il modello A, autocertificando di esercitare l'allietamento all'interno del proprio esercizio fino alle ore 23.00 mediante impianti sonori inidonei a superare i limiti di rumore. Copia della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà essere conservata presso l'esercizio ed esibita a richiesta degli Organi di vigilanza.
I titolari dei locali che operano anche nelle ore notturne, comunque oltre le ore 23.00, utilizzeranno invece il modello B, cioè faranno richiesta di protrarre l'orario dell'allietamento interno fino alle ore 1.00 nei giorni feriali e fino alle ore 2.00 il venerdì e nei prefestivi. Alla richiesta dovrà essere allegata una V.I.A.C. (Valutazione previsionale di Impatto Acustico) redatta esclusivamente da un tecnico competente in acustica ambientale. Il modello B riporta nelle note l'estratto di un recente parere espresso dall'ARPA FVG, che aiuta i tecnici nella compilazione della V.I.A.C. in forma semplificata.
In entrambi i casi suddetti, gli impianti di diffusione sonora utilizzati devono essere mantenuti ad un livello acustico tale da non comportare il superamento dei valori limite fissati dalla Legge 447/95.
Il sito internet del Comune riporta anche gli adempimenti cui i titolari degli esercizi di somministrazione devono ottemperare qualora volessero svolgere allietamento all'esterno, ovvero quando avessero necessità estemporanea, per massimo 16 occasioni all'anno, di superare i valori limite fissati dalla Legge 447/95.
I modelli compilati devono essere inviati al Comune di Udine, via Girardini n. 22, ufficio Pubblici esercizi, ovvero, nel solo caso di superamento dei valori limite, all'U.O. Pratiche Speciali, via Lionello 1.
L'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale, aggiornata alla data del 18 agosto 2009, è scaricabile dal sito internet della Regione all'indirizzo http://www.regione.fvg.it